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14 aprile 2020


VERSAMENTI QSC E QUOTA FORFETARIA IN PRESENZA DI CIGD

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In tema di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) viene data opportunità ai datori di lavoro che sospendono, in tutto o in parte, l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane.

I datori di lavoro delle imprese “agenzia immobiliare” possono ricorrere, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Per quanto attiene al calcolo e al versamento della QSC si precisa che la Quota di Servizio Contrattuale va calcolata con riferimento all’art. 10 del CCNL per dipendenti da agenti immobiliari sull'imponibile previdenziale, circostanziando che il calcolo esclude dall’imponibile gli assegni di CIGD.

Tuttavia, la quota forfetaria, obbligatoria per i datori di lavoro, essendo specificamente una copertura relativa alle prestazioni di assistenza integrativa viene ad essere sempre dovuta.