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ART. 10 CCNL QUOTA DI SERVIZIO CONTRATTUALE (QSC) E QUOTA FORFETARIA

focus

A seguito del rinnovo del CCNL PER DIPENDENTI DA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI E MANDATARI A TITOLO ONEROSO firmato il 7 giugno 2021, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi all’articolo in oggetto.

In particolare, si è posto l’accento sull’obbligatorietà del versamento sia della QSC che della quota forfetaria che determina l’adesione contrattuale dell’impresa datoriale al CCNL e, allo stesso tempo, copre il diritto alle prestazioni di assistenza integrativa di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento dell’EBNAIP a favore del legale rappresentante dell’impresa datoriale

Come chiarito al punto C del suddetto articolo, le quote di assistenza contrattuale sono dovute da tutte le imprese di mediazione immobiliare e creditizia in quanto, essendo parte economica del CCNL, vengono erogate prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo.

Le prestazioni assicurate dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.

L’azienda, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Nel caso in cui l’impresa datoriale non volesse ottemperare a quanto sopra descritto, il punto D dell’art. 10 riporta gli OBBLIGHI CONTRATTUALI ALTERNATIVI ALLA QSC:

nel caso in cui il datore di lavoro non versi la QSC, il lavoratore ha diritto alla erogazione diretta da parte dell'azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate da EBNAIP, anche per assistenza integrativa, oltre al risarcimento del danno.

Le aziende che non versano la QSC sono quindi tenute ad erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, da calcolarsi per 14 mensilità, garantendo al dipendente le prestazioni di assistenza sanitaria in alternativa all’EBNAIP

Risulta evidente, quindi, la convenienza per le imprese datoriali di aderire all’Ente Bilaterale garantendo ai propri dipendenti le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste e una serie di prestazioni gratuite aggiuntive come, ad esempio, la partecipazione a corsi di formazione totalmente a carico dell’Ente al fine di poter garantire un aggiornamento costante degli aspetti rilevanti per il settore immobiliare.

Non meno rilevante il riconoscimento con il versamento della quota forfetaria delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa anche per il titolare dell’agenzia.